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Le Figure
fonte Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli
Il datore di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti.
Già il Codice Civile gli impone il dovere della sicurezza nei confronti dei lavoratori e la legislazione antinfortunistica ( D.P.R. 547/55, D.Lgs. 277/91, D.P.R. 303/56) ne ha precisato gli obblighi insieme a quelli dei dirigenti e dei preposti.
Il D.Lgs 626/94 (come modificato dal D.Lgs. 242/96) individua per le pubbliche amministrazioni come datore di lavoro il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
Il D.Lgs. 626/94 impone al datore di lavoro l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza in azienda con l'obbiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti.
Alcuni degli obblighi che fanno capo al datore di lavoro non sono delegabili e restano comunque di sua propria responsabilità.
Essi sono:
La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo sono effettuate con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente previa la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre il datore di lavoro, anche tramite i dirigenti e i preposti nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze:
Il servizio di prevenzione e protezione
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale struttura di supporto al datore di lavoro per la gestione del sistema sicurezza, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.
Esso è istituito dal datore di lavoro che nomina il responsabile del servizio che ha il compito di coordinamento, guida, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione. Il datore di lavoro può nominare anche gli addetti al servizio qualora lo ritenga necessario (es. per le dimensioni dell'azienda).
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione se l'azienda (commerciale o di servizi) ha meno di 200 addetti.
Il datore di lavoro può fare anche ricorso a persone e servizi esterni all'azienda previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
I compiti principali del servizio di prevenzione e protezione sono:
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione , oltre al coordinamento delle attività proprie del servizio di prevenzione e protezione prima citate:
Il medico competente
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora la valutazione dei rischi imponga la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici, quali gli addetti:
Il medico competente ha i seguenti compiti:
Il medico competente può avvalersi per gli accertamenti sanitari di medici specialisti.
Le squadre di emergenza
Il datore di lavoro in relazione alle dimensioni e ai rischi, nomina (anche tramite i dirigenti e i preposti) gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione dell'emergenza.
Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione devono:
Gli addetti al pronto soccorso devono:
Gli addetti nominati dal datore di lavoro non possono rifiutare la designazione se non per giustificati motivi.
Essi devono essere formati adeguatamente e disporre, ove necessario di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro.
I lavoratori
La prevenzione infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione di tutti attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti per il raggiungimento degli obbiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.
Il D.Lgs. 626/94 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro come elemento fortemente innovativo della legislazione previgente.
In particolare l'art. 5 del decreto richiama i lavoratori a prendersi cura, come uno degli attori del sistema di prevenzione, della propria salute, della propria sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.
I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente verificano, per mezzo del proprio rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.
I lavoratori
La prevenzione infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione di tutti attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti per il raggiungimento degli obbiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.
Il D.Lgs. 626/94 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro come elemento fortemente innovativo della legislazione previgente.
In particolare l'art. 5 del decreto richiama i lavoratori a prendersi cura, come uno degli attori del sistema di prevenzione, della propria salute, della propria sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro.
I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente verificano, per mezzo del proprio rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.
Il rappresentante dei lavoratori
L'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla condivisione da parte di tutti i lavoratori, degli obbiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.
Il rappresentante per la sicurezza:
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Le modalità di elezione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori sono definite dall'art. 18 del D.Lgs. 626/94 e dagli accordi di categoria (ad esempio l'accordo interconfederale CONFAPI - CGIL - CISL - UIL del 27.10.95; il contratto collettivo quadro ARAN – 7 maggio 1996 per le P.A.)
L'attuale contratto di lavoro prevede che nella scuola il rappresentante dei lavoratori venga eletto o designato nell'ambito delle RSU nel numero di:
In mancanza di RSU i rappresentanti dei lavoratori vengono eletti o designati nell'ambito delle RSA territoriali.
In mancanza anche di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996.
Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori resta in carica per tre anni.
Nel caso di dimissioni, questi eserciterà le proprie funzioni fino a nuova elezione che deve avvenire entro 60 giorni.
Al rappresentante della sicurezza dei lavoratori sono applicabili le tutele previste dalla L. 300/70.
Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante della sicurezza dei lavoratori può essere revocato con una maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto al voto , risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.
La consultazione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, verrà effettuata dalla azienda in modo da consentire al rappresentante della sicurezza dei lavoratori di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e proposte formulate dal rappresentante della sicurezza dei lavoratori. Questi a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Nelle aziende fino a quindici dipendenti, il rappresentante della sicurezza dei lavoratori può richiedere la convocazione di una apposita riunione.


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